Sez. L, Sentenza n. 1407 del 24/02/1990 (Rv. 465510 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - CONTRIBUTI - RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE DI CONTRIBUZIONE EX ART. 22, PRIMO E TERZO COMMA, D.L. N. 663 DEL 1979 - CONTRIBUZIONI DOVUTE PER I DIRIGENTI - ESTENSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - CONTRIBUTI - RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE DI CONTRIBUZIONE EX ART. 22, PRIMO E TERZO COMMA, D.L. N. 663 DEL 1979 - CONTRIBUZIONI DOVUTE PER I DIRIGENTI - ESTENSIONE.*
Le Disposizioni del primo e del terzo comma dell'art. 22 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (concernente, fra l'altro, il finanziamento del servizio sanitario nazionale), convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980 n. 33, - alla stregua di un'indagine ermeneutica logico-sistematica che tenga conto non soltanto del dato letterale ma anche degli altri canoni dettati dall'art. 12 delle preleggi - vanno interpretate nel senso che la riduzione (nella misura di quattro punti percentuali per il personale femminile) delle aliquote complessive della contribuzione per l'Assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico delle imprese indicate nella prima di dette Disposizioni (la quale indica pure l'ambito temporale del beneficio) riguarda anche le contribuzioni dovute per i dirigenti. (Conf 2136/85, mass n 440012).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 22, Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)