Sez. 3, Sentenza n. 5131 del 04/10/1979 (Rv. 401766 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - SFRATTO - IN GENERE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE FINO ALLA DATA FISSATA PER L'ESECUZIONE DELLO SFRATTO PREVISTE DALL'ART 36 DELLA LEGGE N 253 DEL 1950 - RISARCIMENTO DELL'EVENTUALE MAGGIOR DANNO - PERSISTENZA.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - SFRATTO - IN GENERE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE FINO ALLA DATA FISSATA PER L'ESECUZIONE DELLO SFRATTO PREVISTE DALL'ART 36 DELLA LEGGE N 253 DEL 1950 - RISARCIMENTO DELL'EVENTUALE MAGGIOR DANNO - PERSISTENZA.*
L'art 36 della legge 23 maggio 1950 n 253, il quale stabilisce che, fino alla data fissata per l'esecuzione dello sfratto e durante il periodo di proroga del medesimo, il conduttore e tenuto alla correlativa obbligazione del corrispettivo come se il contratto fosse ancora in vigore, non pone alcuna deroga alla disciplina fissata dall'art 1591 cod civ, per il quale il conduttore e tenuto oltre che a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna anche a risarcire l'eventuale maggior danno. (Conf 4241/76, mass n 383928).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)