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Sez. U, Sentenza n. 7881 del 30/03/2007 (Rv. 596806 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Avvio del procedimento - Comunicazione agli interessati - Obbligatorietà - Fondamento - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2007-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596806-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

La P.A. ha l'obbligo di comunicare agli interessati l'avvio del procedimento diretto alla approvazione di un progetto per l'esecuzione di opere pubbliche (nella specie, idrauliche) con conseguente dichiarazione di pubblica utilità e autorizzazione dell'occupazione preordinata al necessario esproprio; per le fattispecie cui non sono applicabili "ratione temporis" gli artt. 11 e 16 d.P.R. n. 327 del 2001, tale obbligo rinviene la sua fonte nell'art. 7 della legge n. 241 del 1990 tenuto conto del rilievo che l'art. 5 della legge n. 2359 del 1865 dà alla facoltà degli interessati di presentare osservazioni sui progetti delle opere di pubblica utilità (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del TSAP che aveva affermato l'illegittimità della procedura esproprio per omesso avviso).

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 5, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 11, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)