Sez. U, Sentenza n. 5873 del 13/04/2012 (Rv. 622303 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario - Riproposizione della domanda al Tar - Declaratoria di decadenza ex art. 45, comma 17, d.lgs. n. 80 del 1998 - Regolamento d'ufficio di giurisdizione richiesto alle Sezioni Unite della Cassazione dal Consiglio di Stato in sede di appello - Inammissibilità - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Nel caso in cui il giudice amministrativo di primo grado, adito successivamente alla declinatoria di giurisdizione da parte del giudice ordinario, abbia dichiarato inammissibile il ricorso in una controversia relativa a un rapporto di pubblico impiego precedente al 30 giugno 1998, per non essere la domanda stata proposta nel termine di decadenza fissato dall'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998, e avverso tale sentenza non sia stato proposto appello (principale o incidentale) sul punto della giurisdizione, al Consiglio di Stato, adito in sede di appello, è precluso di chiedere d'ufficio il regolamento di giurisdizione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 59, terzo comma, della legge n. 69 del 2009, essendo il potere di discutere della questione di giurisdizione in appello stato consumato per effetto della decisione adottata dal Tar, la quale postula il necessario riconoscimento della giurisdizione del medesimo giudice (le Sezioni Unite hanno pertanto dichiarato inammissibile il regolamento di giurisdizione richiesto dal Consiglio di Stato).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)