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Sez. U, Sentenza n. 9999 del 11/10/1990 (Rv. 469444 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ASSUNZIONE DI PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO - EFFETTI - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA PUBBLICISTICO A PRIVATISTICO - CONDIZIONE - CONTROVERSIE RELATIVE AD UN RAPPORTO CESSATO ANTERIORMENTE ALLA TRASFORMAZIONE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469444-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ASSUNZIONE DI PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO - EFFETTI - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA PUBBLICISTICO A PRIVATISTICO - CONDIZIONE - CONTROVERSIE RELATIVE AD UN RAPPORTO CESSATO ANTERIORMENTE ALLA TRASFORMAZIONE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - PERSISTENZA.*

Qualora un ente pubblico non economico perda tale qualità ed assuma la personalità giuridica di diritto privato (nella specie, associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, per effetto di decreto presidenziale reso in attuazione dall'art. 115 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616), il rapporto di lavoro con il personale si trasforma, da pubblicistico in privatistico, solo se in atto al momento di detta vicenda, e, pertanto, ove in precedenza cessato, resta devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non rilevando che la relativa controversia sia introdotta quando il datore di lavoro abbia già mutato la propria natura. (V 5427/86, mass n 447953).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 art. 115

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)