Sez. 2 - , Sentenza n. 9064 del 31/03/2023 (Rv. 667518 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE | Contratto di agenzia – Diritto alla provvigione - Onere della prova dei fatti costitutivi a carico dell’agente – Sussistenza – Obblighi informativi del preponente ex art. 1749 c.c. – Inadempimento – Prova del diritto alla provvigione – Esclusione – Fondamento. PROVA CIVILE - "ACTIO AD EXIBENDUM" - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE - In genere.
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE
In tema di contratto di agenzia, l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto alla provvigione, gravante sull'agente, non può ritenersi soddisfatto per la sola circostanza che il preponente non abbia adempiuto agli obblighi informativi su di lui incombenti in forza dell'art. 1749 c.c., essendo questi ultimi pur sempre preordinati a consentire all'agente di assolvere al suddetto onere (anche, se del caso, in sede giudiziale, attraverso un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.).
Cod. Civ. art. 1748, Cod. Civ. art. 1749, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)