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Sez. 1, Sentenza n. 341 del 10/02/1971 (Rv. 349866 - 01)

FALLIMENTO - COMITATO DEI CREDITORI - RIPARTIZIONE DELLO ATTIVO - PARERE OBBLIGATORIO MA NON VINCOLANTE - MANCANZA - NULLITA RELATIVA - MANCATA ECCEZIONE - SANATORIA.*
Stato
decisa il 1971-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349866-01

FALLIMENTO - COMITATO DEI CREDITORI - RIPARTIZIONE DELLO ATTIVO - PARERE OBBLIGATORIO MA NON VINCOLANTE - MANCANZA - NULLITA RELATIVA - MANCATA ECCEZIONE - SANATORIA.*

Il parere, obbligatorio ma non vincolante, del comitato dei creditori, previsto dall'art 110, comma secondo legge fallimentare, non si configura come adempimento prescritto a pena di nullita, rilevabile anche d'ufficio e pertanto la Mancanza di tale parere costituisce una irregolarita la quale da luogo soltanto ad una nullita relativa che deve essere eccepita dalla parte interessata nella sua prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)