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REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 2615/76 DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 1976 che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 per quanto concerne il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione, fatta previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo1,

visto il parere della Corte di giustizia,

considerando che spetta al Consiglio, decidendo a maggioranza qualificata su proposta della Commissione è previa consultazione delle istutizioni interessate, modificare lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonchù il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/682, modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2577/753;

considerando che è opportuno, nel rispetto dei principi dello statuto dei funzionari, apportare talune modifiche al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, per consentire un'applicazione più adeguata delle disposizioni di detto regime al personale retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti;

considerando che il regime prevista dal presente regolamento è valido unicamente per il personale retribuito con fondi destinati alla ricerca e agli investimenti e non può assolutamente costituire un precedente in materie di funzione pubblica europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Modifica del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità

Art. 1

Il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità è modificato come segue:

1. All'articolo 1 si sopprime l'ultimo trattino.

2.

All'articolo 2 si aggiunge la seguente lettera:

«d) L'agente assunto per occupare, a titolo temporaneo, un impiego permanente retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti e compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa all'istutizione interessata».

3. All'articolo 4 si sopprime l'ultimo comma.

4. All'articolo 8 occorre aggiungere il seguente comma: «Il contratto di un agente di cui all'articolo 2, lettera d), è disciplinato dalle norme seguenti:

— il contratto di un agente di categoria A o B incaricato di svolgere mansioni che esigono competenze scientifiche e tecniche non può avere una durata superiore ai 5 anni; detto contratto è rinnovabile;

— il contratto di un agente di categoria A o B incaricato di svolgere mansioni amministrative è concluso per una durata indeterminata;

— il contratto di un agente di categoria C o D è concluso per una durata indeterminata o determinata».

5.

All'articolo 20 occorre aggiungere un comma così formulato: «Tuttavia, per quanto concerne gli agenti di cui all'articolo 2, lettera d), gli stipendi mensili di base sono fissati, per ogni grado e scatto, conformemente alla seguente tabella:

Gradi * Scatti * 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 *

A 1 * 105 887 * 111 748 * 117 609 * 123 470 * 129 331 * 135 192 * - * - *

A 2 * 93 469 * 99 061 * 104 653 * 110 245 * 115 837 * 121 429 * - * - *

A 3 L/A 3 * 76 640 * 81 533 * 86 426 * 91 319 * 92 212 * 101 105 * 105 998 * 110 891 *

A 4 L/A 4 * 63 679 * 67 497 * 71 315 * 75 133 * 78 951 * 82 769 * 86 587 * 90 405 *

A 5 L/A 5 * 52 068 * 55 348 * 58 628 * 61 908 * 65 188 * 68 468 * 71 748 * 75 028 *

A 6 L/A 6 * 44 538 * 47 120 * 49 702 * 52 284 * 54 866 * 57 448 * 60 030 * 62 612 *

A 7 L/A 7 * 37 926 * 39 969 * 42 012 * 44 055 * 46 098 * 48 141 * - * - *

A 8 L/A 8 * 33 193 * 34 644 * - * - * - * - * - * - *

B1 * 44 538 * 47 120 * 49 702 * 52 284 * 54 866 * 57 448 * 60 030 * 62 612 *

B 2 * 38 197 * 40 132 * 42 067 * 44 002 * 45 937 * 47 872 * 49 807 * 51 742 *

B 3 * 31 528 * 33 141 * 34 754 * 36 367 * 37 980 * 39 593 * 41 206 * 42 819 *

B 4 * 26 581 * 28 249 * 29 647 * 31 045 * 32 443 * 33 841 * 35 239 * 36 637 *

B 5 * 23 675 * 24 805 * 25 935 * 27 065 * - * - * - * - *

C 1 * 26 071 * 27 245 * 28 419 * 29 593 * 30 768 * 31 942 * 33 116 * 34 290 *

C 2 * 22 287 * 23 361 * 24 434 * 25 508 * 26 581 * 27 655 * 28 728 * 29 820 *

C 3 * 20 603 * 21 522 * 22 442 * 23 361 * 24 281 * 25 201 * 26 120 * 27 040 *

C 4 * 18 306 * 19 174 * 20 042 * 20 910 * 21 779 * 22 647 * 23 515 * 24 384 *

C 5 * 16 617 * 17 435 * 18 253 * 19 071 * - * - * - * - *

D 1 * 19 222 * 20 193 * 21 164 * 22 135 * 23 106 * 24 077 * 25 048 * 26 019 *

D 2 * 17 233 * 18 101 * 18 970 * 19 838 * 20 706 * 21 575 * 22 443 * 23 311 *

D 3 * 15 804 * 16 621 * 17 438 * 18 255 * 19 072 * 19 889 * 20 706 * 21 523 *

D 4 * 14 780 * 15 495 * 16 209 * 16 923 * - * - * - * - *

6.

Al primo comma dell'articolo 28 va aggiunta una frase formulata come segue:

«L'articolo 72 è ugualmente applicabile all'agente di cui all'articolo 39, paragrafo 2, e titolare d'una pensione di anzianità».

7.

L'articolo 34 viene completato dal seguente paragrafo:

«In caso di decesso di un ex agente di cui all'articolo 2, lettera c) o d), che sia titolare di una pensione di anzianità oppure abbia cessato dal servizio prima dell'età di 60 anni e chiesto di differire il godimento della sua pensione di anzianità fino al primo giorno del mese successivo a quello nel quale compie l'età di 60 anni, gli aventi diritto, quali sono definiti nel capitolo 4 dell'allegato VIII dello statuto, beneficiano di una pensione di riversibilità alle condizioni previste dall'allegato predetto».

8.

Il testo dell'articolo 39, paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal seguente testo:

«All'atto della cessazione dal servizio, l'agente di cui all'articolo 2, lettera c) o d), ha diritto alla pensione di anzianità o all'indennità una tantum alle condizioni previste nelle disposizioni del titolo V, capitolo 3, dello statuto e dell'allegato VIII dello statuto».

9.

All'articolo 47, paragrafo 2, lettera a), viene sostituito il testo seguente:

«a) Alla fine del periodo di preavviso fissato nel contratto; il preavviso non può essere inferiore a due giorni per ogni mese di servizio prestato, con minimo di quindici giorni ed un massimo di tre mesi. Per quanto concerne l'agente di cui all'articolo 2, lettera d), i preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di tre mesi ed un massimo di dieci mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante un congedo di maternità o di malattia purchù quest'ultimo non superi i tre mesi. È inoltre sospeso per la durata di questi congedi, nei limiti suddetti».

10. Sono soppressi gli articolo 84 - 98.

Capo II. Disposizioni transitorie

Art. 2

1.

L'agente di stabilimento e l'agente locale, retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti in servizio al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, devono essere invitati dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, a concludere un contratto di assunzione alle condizioni stabilite al titolo II di questo regime.

Tale contratto ha effetto a decorrere dalla data suddetta.

2.

L'interessato viene assegnato ad un impiego conformemente alle disposizioni dell'articolo 10 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità.

All'interessato viene attribuito une stipendio base d'importo tale per cui la sua retribuzione netta sia almeno pari all'ammontare della retribuzione netta percepita prima della conclusione del nuovo contratto.

Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, si considera la retribuzione alla quale l'interessato avrebbe diritto in base al suo vecchio regime come il dodicesimo dell'importo globale della retribuzione annuale, previa deduzione dell'imposta comunitaria e dei contributi ai regimi nazionali di pensione e di sicurezza sociale.

Gli assegni familiari presi in considerazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni che precedono sono quelli che l'agente avrebbe percepito, in base al precedente regime di retribuzioni, il primo mese successivo alla conclusione del suo nuovo contratto, se in tale momento i suoi oneri familiari fossero stati gli stessi che nel mese considerato.

3. L'agente di stabilimento e l'agente locale assunti in qualità di agenti di cui all'articolo 2, lettera d), del regolamento applicabile agli altri agenti delle Comunità ai sensi del presente articolo non sono tenuti ad effettuare il periodo di prova di cui all'articolo 14 di detto regime.

4.

Per quanto riguarda l'agente di stabilimento e l'agente locale in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la durata di servizio prevista all'articolo 77, primo comma, dello statuto è calcolata tenendo conto degli anni di servizio che l'agente assunto ai sensi del paragrafo 1 ha compiuto in qualità di agente di stabilimento o di agenti locale.

Tuttavia, per il calcolo delle annualità ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VIII dello statuto, si tiene conto soltanto degli anni di servizio compiuti dall'agente temporaneo ai sensi dell'articolo 2, lettera d).

5. Il contratto dell'agente di stabilimento o dell'agente locale che non abbia accettato entro il termine di sei mesi l'offerta di cui al precedente paragrafo 1 viene risolto. In tal caso, l'agente ha diritto al preavviso di cui all'articolo 98, paragrafo 2, del regime applicabile agli altri agenti della Comunità, o all'articolo della regolamentazione relativa alle condizioni di impiego degli agenti locali applicabile all'interessato.

Capo III. Disposizioni finali

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 1976. Per il Consiglio Il Presidente L. J. BRINKHORST