Sez. 1, Sentenza n. 11259 del 21/01/2009 Cc. (dep. 13/03/2009) Rv. 243355 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Richiesta del detenuto di accesso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita - Valutazione del magistrato di sorveglianza - Disapplicazione delle linee guida di cui al decreto 11 aprile 2008 del Ministro della Salute - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il magistrato di sorveglianza, richiesto dal detenuto dell'ammissione alle tecniche di fecondazione assistita, deve riferirsi, nella valutazione della patologia dedotta come causa di sterilità o infertilità, alle linee guida contenute nel D.M. 11 aprile 2008, che integrano le previsioni generali della legge n. 40 del 2004.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 11 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 CORTE COST., Legge 19/02/2004 num. 40 art. 4 CORTE COST., DM Sanità 11/04/2008
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)