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Sez. 3, Sentenza n. 7106 del 30/07/1997 (Rv. 506334 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE | Colpa del danneggiato - Accertamento di merito - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506334-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE

Spetta al giudice di merito valutare se il danno subito da un soggetto è stato causato da una cosa custodita (art. 2051 cod. civ.), resa pericolosa da agenti esterni, ovvero dalla mancata adozione di cautele da parte di esso danneggiato (nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata secondo la quale il danneggiato, scivolato su un tratto di asfalto innevato, adiacente alla sua abitazione, non poteva invocare la responsabilità "de qua" perché non aveva dimostrato se era caduto sulla parte visibile della griglia del chiusino, prevedibilmente scivolosa, ovvero sulla parte di essa coperta di neve, il che però rendeva irrilevante la sconnessione della pavimentazione perché egli non vi era inciampato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)