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Sez. 3, Sentenza n. 7623 del 18/04/2016 (Rv. 639500 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - IN GENERE | Attendibilità del teste - Valutazione discrezionale del giudice di merito - Contenuto.
Stato
decisa il 2016-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639500-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - IN GENERE

In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)