Che reca norme per il servizio delle comunicazioni senza filo
Testo in vigore al
Art. 8
1. I concessionari di stazioni soltanto riceventi di comunicazioni senza filo destinate ai servizi di radioaudizione circolare pagano anticipatamente per ogni stazione concessa una tassa di licenza di L. 25 allo Stato e un diritto di L. 50 a favore del concessionario dei servizi radioauditivi circolari.
2. Le norme per il rilascio delle licenze saranno indicate nel regolamento.
3. I costruttori e i rivenditori di apparecchi radioelettrici riceventi per i servizi di radioaudizione circolare, devono inviare al Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'approvazione, un campione degli apparecchi da mettere in commercio.
4. E' fatto assoluto divieto ai commercianti di vendere apparecchi radioelettrici riceventi per servizi radioauditivi circolari di tipi diversi da quelli approvati dal Ministero delle poste e dei telegrafi ed a persone che non siano provviste di regolare licenza. In caso di infrazione a tale obbligo si applicano a carico dei contravventori le sanzioni di cui all'art. 18 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067.
5. Gli apparecchi riceventi non potranno essere successivamente trasmessi se non a persone munite di licenza.
6. Le stazioni radioelettriche riceventi non dovranno arrecare disturbo alle stazioni vicine. Nel caso in cui l'inconveniente non sia subito rimosso, il Ministero delle poste e dei telegrafi potra', in forza di decreto prefettizio, procedere alla confisca degli apparecchi.
Art. 9
1. I concessionari di stazioni per servizio pubblico pagano ogni anno allo Stato, a rate trimestrali posticipate, un canone corrispondente ad una percentuale dei loro introiti lordi risultanti dal bilancio e che in ogni caso non potra' essere inferiore al 2%. Essi inoltre corrisponderanno allo Stato delle percentuali progressive sugli utili netti del capitale azionario in rapporto alla entita' dei dividendi spettanti agli azionisti, quando tali dividendi superino il 7 % del capitale.
2. La percentuale sugli introiti lordi e le percentuali progressive sugli utili netti, saranno stabilite nel Decreto di concessione.
3. A garanzia del pagamento i concessionari effettuano un deposito cauzionale che sara' stabilito nel Decreto di concessione e che non sara' inferiore a L. 2.000 per ogni stazione concessa.
4. Il deposito cauzionale e' rivedibile ogni triennio.
5. In tutti quei casi nei quali i concessionari non introitano alcuna tassa dal pubblico, i rapporti finanziari tra Stato e concessionari sono regolati, caso per caso, da norme speciali che saranno stabilite nel Decreto di concessione.
6. I concessionari delle stazioni per comunicazioni senza filo a bordo delle navi del commercio e degli aeromobili, adibiti al servizio pubblico, pagano allo Stato, nei modi che saranno indicati nel decreto di concessione, un canone corrispondente al 10% degli introiti per tasse radiotelegrafiche di bordo spettanti al concessionario.
7. A garanzia del pagamento il concessionario effettuera' un deposito cauzionale anticipato di L. 300.
Art. 10
1. Le concessioni possono essere sospese o revocate senza che per cio' sia dovuto alcun compenso:
a) quando gli impianti, non rispondendo alle condizioni
tecniche stabilite nel Decreto di concessione, disturbino
altre stazioni per comunicazioni senza filo adibite a servizi
dello Stato, o ad uso pubblico;b) per gravi o ripetute infrazioni da parte del concessionario
agli obblighi considerati nel Decreto di concessione;c) in tutti gli altri casi che saranno previsti dal Regolamento
relativo al presente Decreto.
Art. 11
1. E' in facolta' del Governo di procedere in qualunque tempo al riscatto delle stazioni per comunicazioni senza filo, previo avviso di un anno.
2. Il Ministero delle Poste e dei Telegrafi e' pero' autorizzato a rinunziare all'esercizio di tale facolta' per un determinato numero di anni non superiore a 15.
3. Il riscatto comprende la cessione di tutti i materiali ed apparecchi ed eventualmente dei fabbricati dove e' sita la stazione e la sostituzione dello Stato in tutti i diritti dei concessionari anche verso terzi.
4. Il prezzo del riscatto sara' determinato, inteso il parere della Commissione consultiva tecnico-legale, d'accordo coi concessionari e non oltrepassera' il valore del materiale che trovasi in opera al Momento della stima, tenuto conto del deperimento pel tempo trascorso dall'inizio dell'esercizio e degli eventuali ampliamenti e ripristini.
5. In mancanza di accordo, decide inappellabilmente un collegio di tre arbitri, scelto uno dal Governo, uno dal concessionario ed il terzo dal Presidente della Corte di Appello di Roma.
6. Nel caso che nella stessa controversia siano interessati piu' concessionari e questi non possano mettersi d'accordo per la nomina dell'arbitro di loro spettanza, ciascuno di essi propone un nome e fra i nomi proposti si esegue il sorteggio alla presenza di un giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Roma.
7. Il Governo potra' prendere possesso delle stazioni radiotelegrafiche senza attendere che il prezzo di riscatto sia stato determinato.
Art. 12
1. La durata della concessione sara' stabilita nel relativo decreto, ma non potra' essere superiore ai 25 anni.
Art. 13
1. Per gravi motivi di carattere militare o di sicurezza pubblica il Governo ha facolta' di sospendere, limitare, o assumere in ogni tempo l'esercizio delle stazioni concesse.
2. Quando per l'uso di tale facolta' lo Stato dovesse far luogo ad indennizzi, questi, in ogni caso, non potranno mai essere superiori alla corrisposta dell'ammontare delle spese di esercizio, che eventualmente rimanessero a carico del concessionario, oltre agli interessi e l'ammortamento del capitale.
Art. 14
1. La concessione e' personale: al concessionario e' fatto quindi divieto di affittare o cedere parzialmente o totalmente la concessione, senza espressa autorizzazione del Ministero delle Poste e dei Telegrafi.
Art. 15
1. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere e garantire il segreto telegrafico e telefonico e di rispondere dell'operato dei suoi dipendenti.
Art. 16
1. E' data facolta' al Ministero delle Poste e dei Telegrafi (udito il parere della Commissione consultiva tecnico-legale) di fissare e modificare le tariffe pel servizio pubblico delle comunicazioni senza filo.
2. Quando il servizio sia dato in concessione ai sensi dello art. 2, le tariffe dovranno dai concessionari essere sottoposte all'approvazione del Ministero suddetto il quale, anche nel corso della concessione puo' esigere che vengano ridotte, quando gli utili netti dell'impresa superino il dieci per cento.
Art. 17
1. Per le stazioni di comunicazioni senza filo di qualsiasi natura, o ad onde guidate, gestite da qualsiasi Ente pubblico o privato, il personale dovra' essere abilitato mediante certificato rilasciato dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi, previo esame sui programmi stabiliti dal Ministero stesso, intesa la Commissione consultiva tecnico-legale.
2. E' data facolta' al Ministero delle Poste e dei Telegrafi di imporre al concessionario il licenziamento di personale da esso impiegato nel servizio degli impianti che, per motivi di pubblica sicurezza, non ritenga piu' idoneo a tale impiego ed altresi' di vietarne l'assunzione per le stesse ragioni.
3. E' fatta eccezione per le stazioni gestite dai Ministeri della Guerra e della Marina al personale delle quali provvedono liberamente le due Amministrazioni suddette.1
Art. 18
1. Ogni infrazione all'art. 1 del presente decreto e' punibile con la multa fino a L. 2000 o con la detenzione fino ad un anno, le quali pene sono applicabili cumulativamente o separatamente secondo le circostanze.
2. E' in facolta' del Magistrato di ordinare anche la confisca degli apparati.
3. In pendenza del procedimento penale, su richiesta del Prefetto per ragioni d'interesse pubblico, il Ministero delle Poste e dei Telegrafi puo', in forza di decreto prefettizio, mettersi in possesso degli impianti e provvedere, se lo creda, alla loro rimozione o alla loro diretta gestione.
4. Chiunque, senza l'espressa autorizzazione del Ministero delle poste e dei telegrafi, intercetti e propali con qualsiasi mezzo il contenuto di corrispondenza radiotelegrafica o radiotelefonica o di esso si serva indebitamente per qualsiasi fine, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire 1000 a L. 5000.
Art. 19
1. Chiunque arrechi guasto o deterioramento agli impianti od in qualsiasi modo interrompa o comprometta anche temporaneamente il servizio delle comunicazioni senza filo, o abusi del segnale di soccorso riservato alle navi o alle aeronavi in pericolo, sara' punito ai termini dell'art. 315 del C. P. Per i militari saranno comminate invece le pene stabilite dal C. P. M.
2. Le pene stabilite dal presente decreto si intendono applicabili senza pregiudizio di quelle maggiori cui possa farsi luogo ai termini del C. P. comune e del C. P. militare.
Art. 20
1. A deroga dell'art. 12 della legge 25 giugno 1865, n. 2356, e' data facolta' al Nostro Ministro delle Poste e dei Telegrafi di emettere la dichiarazione di pubblica utilita' per quanto riflette gli impianti di cui all'art. 1 del presente decreto.
2. Tale facolta' lo stesso Ministro potra', ove lo ritenga necessario, esercitare quando sia richiesta dai concessionari di cui all'art. 2 pure del presente decreto.
3. L'approvazione da parte del Ministro per le poste ed i telegrafi dei progetti per gli impianti contemplati nell'articolo 1 del presente decreto equivale, nei riguardi dell'espropriazione, alla dichiarazione di pubblica utilita' di cui nel primo comma. I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1895, n. 2359, per la procedura dell'espropriazione, potranno essere abbreviati con ordinanza del Prefetto da pubblicarsi a norma di legge.
Art. 21
1. Sono abrogate le disposizioni della legge 30 giugno 1910, num. 395, e del Regolamento 1° febbraio 1912, n. 227, e ogni altra disposizione contraria al presente decreto.
Art. 22
1. E' delegata al Governo la facolta' di disciplinare con Regolamento da emanarsi per decreto Ministeriale, udita la Commissione consultiva tecnico-legale, le norme per la esecuzione del presente decreto.
2. Disposizione transitoria.
Art. 23
1. In attesa della pubblicazione del Regolamento, per la esecuzione del presente decreto, si stabilisce, in via transitoria, quanto segue:
2. La domanda di concessione per gli impianti di comunicazioni senza filo deve contenere:
a) l'indicazione precisa della persona o dell'ente che
fa la domanda: Se la concessione e' chiesta da una
persona si dovra' unire alla domanda il certificato
penale rilasciato dallo ufficio del casellario
giudiziale e il certificato di buona condotta
rilasciato dal Sindaco del Comune in cui il
richiedente ha legale domicilio o abituale
residenza.
Se la concessione e' chiesta da un ente o da una societa' commerciale, alla domanda dovra' essere allegata una copia autentica dell'atto costitutivo dell'ente o della societa' e dello statuto di essi, e la prova della esecuzione delle formalita' legalmente richieste, perche' la costituzione dell'ente o della societa' sia perfetta. Tutte indistintamente le domande di concessione dovranno portare il visto del Prefetto della provincia ove il richiedente ha domicilio:
b) l'indicazione sulla natura e sullo scopo della concessione,
sulla localita' dell'impianto e sulla presumibile
portata di esso;c) l'indicazione del periodo di tempo pel quale si chiede
la concessione e quella entro il quale si attivera' la stazione.
3. La determinazione dei canoni di cui agli art. 7, 8 e 9 sara' fatta dal Ministero delle Poste e Telegrafi, udita la Commissione consultiva tecnico-legale.
4. Alle domande di concessione dovranno essere allegati i progetti di massima dell'impianto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sia inserto sulla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 febbraio 1923.
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI
COLONNA DI CESARO'.
Visto: il Guardasigilli: OVIGLIO.
Art. 24
1. Ministro delle poste e dei telegrafi sino a tre mesi dalla pubblicazione del regolamento di cui all'art. 22, ha la facolta' di revocare integralmente le concessioni accordate prima delle pubblicazione del presento decreto, per le quali non siano attivati ed entrati in esercizio i relativi impianti e quelle per le quali parte degli impianti concessi siano in esercizio, limitatamente agli impianti non attivati, senza diritto del concessionario, in nessun caso ad indennizzi o compensi per qualsiasi titolo.
Art. 25
1. Fino a quando il Ministero della marina provvedera' con proprio personale all'esercizio in Italia di stazioni radiotelegrafiche che, oltre al servizio militare, disimpegnino simultaneamente quello della corrispondenza di Stato e pubblica, la direzione ed il controllo tecnico di tali stazioni continueranno ad essere affidati al Ministero della marina, che in tale compito procedera' d'accordo col Ministero delle poste e dei telegrafi.
2. A tale scopo e per il tempo indicato nel precedente comma, in virtu' del R. decreto 18 marzo 1923, n. 764, due funzionari della Marina ed un funzionario della Guerra saranno delegati dai rispettivi Ministeri a partecipare, con voto deliberativo, ai lavori della Commissione consultiva tecnico legale, istituita con R. decreto del 7 gennaio 1923, n. 71, limitatamente a questioni radiotelegrafiche.