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Sez. 2 - , Ordinanza n. 24717 del 08/10/2018 (Rv. 650661 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - SUBAPPALTO | Interesse dell'appaltatore ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore - Necessità denuncia del committente - Conseguente denuncia dei vizi da parte dell'appaltatore al subappaltatore - Tempestività - Necessità - Denuncia dei vizi comunicata al subappaltatore direttamente dal committente - Idoneità ai fini dell'art. 1670 c.c. – Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650661-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - SUBAPPALTO

L'appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente e, prima della formale denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente. La denuncia effettuata dal committente direttamente al subappaltatore non è idonea a raggiungere il medesimo scopo di quella effettuata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 1670 c.c., dovendo tale comunicazione provenire dall'appaltatore o da suo incaricato e non già "aliunde" come, ad esempio, dal committente-appaltante principale, poiché i rapporti di appalto e di subappalto sono autonomi e la detta comunicazione ha natura comunicativa o partecipativa la quale impone, in base agli artt. 1669 e 1670 c.c., che non solo il destinatario, ma anche la fonte della dichiarazione si identifichino con i soggetti sulle cui sfere giuridiche gli effetti legali, impeditivi della decadenza, sono destinati a prodursi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 1670, Cod. Civ. art. 2966

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)