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Sez. 6, Sentenza n. 11441 del 19/06/1987 Ud. (dep. 10/11/1987) Rv. 176969 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE - DICHIARAZIONE DEL CORREO IN SPACCIO DI DROGA - RICONOSCIMENTO DELLA ATTENDIBILITÀ - SUFFICIENZA AI FINI DELLA RESPONSABILITÀ - RATIO.*
Stato
decisa il 1987-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176969-01

STUPEFACENTI - IN GENERE - DICHIARAZIONE DEL CORREO IN SPACCIO DI DROGA - RICONOSCIMENTO DELLA ATTENDIBILITÀ - SUFFICIENZA AI FINI DELLA RESPONSABILITÀ - RATIO.*

Il riconoscimento della attendibilità della dichiarazione del correo in spaccio di droga costituisce prova sufficiente di responsabilità, sia perché il giudice può trarre elementi di convincimento da qualsiasi atto processuale, sia perché tale principio generale trova una sua specifica conformità all'intento del legislatore, quale si è espresso nella Forma di cui agli artt. 82 legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Obbligo di testimoniare) e 348 bis cod. proc. pen. (interrogatorio libero di persona imputata di reati connessi).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 bis, Legge 22/12/1975 num. 685 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)