Sez. 2, Sentenza n. 13870 del 15/06/2009 (Rv. 608531 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE | Natura di negozio unilaterale non recettizio - Conseguenze - Manifestazione inequivocabile della volontà del rinunciante - Necessità - Sussistenza.
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE
La rinuncia alla prescrizione - espressamente prevista dall'art. 2937 cod. civ. - è un negozio unilaterale non recettizio, la cui validità ed efficacia prescinde dalla conoscenza che ne abbia il soggetto interessato, essendo necessario soltanto che la volontà del rinunciante risulti in modo inequivocabile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)