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Sez. L, Sentenza n. 7716 del 19/04/2016 (Rv. 639377 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Lavoro a progetto - Forma scritta "ad probationem" - Indicazione del progetto - Necessità - Forma obbligata della dichiarazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639377-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

In tema di contratto di lavoro a progetto, l'art. 62 del d.lgs. n. 276 del 2003, che ne richiede la stipula in forma scritta e prescrive l'indicazione a fini probatori del progetto e del programma di lavoro, non impone anche una forma obbligata di dichiarazione sicché il contenuto della prestazione oggetto del contratto può anche desumersi dal testo complessivo del documento con cui le parti hanno regolato il loro rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2725, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)