diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 74 del 07/01/1981 (Rv. 410465 - 01)

COMUNE - ORGANI - CONSIGLIO COMUNALE - CONSIGLIERI - DECADENZA - PER MANCATO INGIUSTIFICATO INTERVENTO AD UN CERTO NUMERO DI SEDUTE - DISCIPLINA EX ART 289 DEL TU APPROVATO CON RD N 148 DEL 1915 - MODIFICAZIONE PER EFFETTO DELLA LEGGE N 1147 DEL 1966 IN TEMA DI CONTENZIOSO ELETTORALE AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE - PRONUNCIA DELLA DECADENZA DA PARTE DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA - DIVIETO - DA PARTE DELLO STESSO CONSIGLIO COMUNALE - NECESSITA - IMPUGNAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1981-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410465-01

COMUNE - ORGANI - CONSIGLIO COMUNALE - CONSIGLIERI - DECADENZA - PER MANCATO INGIUSTIFICATO INTERVENTO AD UN CERTO NUMERO DI SEDUTE - DISCIPLINA EX ART 289 DEL TU APPROVATO CON RD N 148 DEL 1915 - MODIFICAZIONE PER EFFETTO DELLA LEGGE N 1147 DEL 1966 IN TEMA DI CONTENZIOSO ELETTORALE AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE - PRONUNCIA DELLA DECADENZA DA PARTE DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA - DIVIETO - DA PARTE DELLO STESSO CONSIGLIO COMUNALE - NECESSITA - IMPUGNAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

La disciplina della decadenza dalla carica di consigliere comunale, per il mancato intervento, senza giustificato motivo, ad un certo numero di sedute del consiglio medesimo, prevista dall'art 289 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con RD 4 febbraio 1915 n 148, ed estesa nell'ordinamento amministrativo degli enti locali siciliani dall'art 173 della legge regionale 15 marzo 1963 n 16, non trova modificazioni nella legge 23 dicembre 1966 n 1147 in tema di contenzioso elettorale amministrativo. Ne consegue che detta decadenza non puo essere pronunciata dalla autorita giudiziaria, come stabilito dall'art 9 bis della citata legge n 1147 del 1966 per i diversi casi di impedimento, incompatibilita od incapacita, ma soltanto dallo stesso consiglio comunale, la cui decisione, integrando espressione di valutazioni discrezionali, a fronte della quali le posizioni dell'interessato hanno natura e consistenza di meri interessi legittimi, e impugnabile dinanzi agli organi della giustizia amministrativa. (V 1190/68, mass n 332684).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 289, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 10, Legge Reg. Sicilia 15/03/1963 num. 16 art. 173, Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 9 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)