diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 2068 del 28/01/2000 Ud. (dep. 22/02/2000) Rv. 215956 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Decreti autorizzativi - Questione rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento - Contestazione sulla esistenza - Obbligo del giudice di accertare tale esistenza con certezza.
Stato
decisa il 2000-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215956-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

La ritualità delle intercettazioni telefoniche sotto il profilo della esistenza dei decreti di autorizzazione è questione rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, qualora contestata, deve essere accertata dal giudice procedente in termini di oggettiva certezza affinché, mediante il controllo della legittimità delle intercettazioni stesse da parte del giudice, sia tutelato il principio della legalità della prova. (Fattispecie di annullamento con rinvio della decisione della Corte di appello che, pur ritenendo l'importanza essenziale delle intercettazioni, non aveva ritenuto di dover procedere alla verifica della esistenza dei detti decreti sul presupposto della genericità dell'eccezione, della obbligatorietà dell'inserimento nel fascicolo del dibattimento delle sole trascrizioni delle registrazioni effettuate, della impossibilità di compulsare il fascicolo del p.m. e della conseguente presunzione che la questione non fosse stata posta atteso che diversamente il p.m. avrebbe potuto tacitarla esibendo i detti provvedimenti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)