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Sez. 3, Sentenza n. 1128 del 18/04/1973 (Rv. 363623 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE - ATTI E DOCUMENTI DIFETTOSI - INVITO ALLA REGOLARIZZAZIONE - MANCATO ESERCIZIO DA PARTE DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363623-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE - ATTI E DOCUMENTI DIFETTOSI - INVITO ALLA REGOLARIZZAZIONE - MANCATO ESERCIZIO DA PARTE DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Non puo costituire oggetto di censura in Cassazione il mancato Esercizio da parte del giudice del potere previsto dall'art 182 comma secondo cod proc civ (invito alla parte a completare o a mettere in regola i documenti e gli Atti che riconosca difettosi).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)