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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23564 del 18/11/2016 (Rv. 641677 - 01)

COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE | Fermo amministrativo conseguente a violazione del cod. strada - Opposizione - Competenza del giudice di pace - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641677-01

COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE

Il giudizio di opposizione a fermo amministrativo conseguente a violazioni del codice della strada rientra nella competenza per materia del giudice di pace, ai sensi del combinato disposto degli artt. 205, del d.lgs. n. 285 del 1992, e 22-bis, della l. n. 689 del 1981, attributivi allo stesso della cognizione, senza limiti di valore, sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o di notificazione di violazioni del codice della strada, giacché il fermo, che consiste in una misura puramente afflittiva, volta ad indurre il debitore all'adempimento, ha natura alternativa all'esecuzione e, dunque, la sua impugnativa si sostanzia in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, soggetta alle regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 205 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)