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Sez. 1, Sentenza n. 4084 del 30/12/1968 (Rv. 337736 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE- GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - NOZIONE - IMPUGNAZIONE DELLA VALUTAZIONE CONCERNENTE LA MANIFESTA INFONDATEZZA- LIMITI.*
Stato
decisa il 1968-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337736-01

CORTE COSTITUZIONALE- GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - NOZIONE - IMPUGNAZIONE DELLA VALUTAZIONE CONCERNENTE LA MANIFESTA INFONDATEZZA- LIMITI.*

Manifestamente infondata, ai sensi degli artt.I della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n.87, non e la questione palesemente artificiosa, apparente ictu oculi del tutto inconsistente e priva di ogni ragionevolezza, in quanto una questione di tal sorta non richiede ne l'adeguata motivazione, prescritta dall'art.24 della legge 11 marzo 1953, n.87 e neppure una specifica pronuncia di rigetto, potendo essere anche ignorata dal giudice ai sensi dell'art.118, secondo comma, disp.Att., od essere causa di inammissibilita del ricorso, ai sensi degli artt.360 e 375, primo comma cod. proc.civ. manifestamente infondata e, invece, la questione che, pur dando luogo all'impostazione di un sillogismo, sul piano logico, rende vana la prospettazione di una ipotesi sul piano giuridico, per inconsistenza della premessa che muove dall'interpretazione della norma o del principio giuridico invocati. Anche la valutazione sul carattere manifesto, o meno, dell'infondatezza richiede, quindi, un procedimento ermeneutico ne possono essere ritenuti in contrasto con l'affermazione della manifesta infondatezza la vastita della motivazione o la rilevazione della ampiezza e vigore delle argomentazioni delle parti, sia in quanto sovente e la carenza di fondamento che induce alla sottigliezza dell'argomentazione, la quale a sua volta esige sottigliezza di confutazione, sia in quanto l'ampiezza ed il vigore non sempre si congiungono con la solidita delle ragioni. Deve essere escluso, quindi, che meriti censura il giudice il quale nella valutazione concernente la manifesta infondatezza della questione di legittimita costituzionale prospettata nel giudizio pendente dinanzi a lui, svolga un accurato esame della questione per pervenire alla conclusione del carattere manifesto dell'infondatezza solo la contestazione di tale conclusione puo essere ritenuta motivo ammissibile di impugnazione, mentre tale non e il mero rilievo della vastita e complessita della motivazione. (V.82-68, mass. N.330914).*

Riferimenti normativi: Legge 09/02/1948 num. 1 art. 1 PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118 com. 2, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 118 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 375 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)