Sez. T, Ordinanza n. 4478 del 27/02/2026 (Rv. 678018-01)
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Giudicato esterno formatosi a seguito di sentenza della Corte di cassazione - Rilevabilità d’ufficio - Modalità di acquisizione della conoscenza del provvedimento - Fattispecie.
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO
Il giudicato esterno formatosi a seguito di una sentenza della Corte di cassazione è rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale può acquisire conoscenza della stessa anche prescindendo dalle allegazioni delle parti e facendo ricorso, se necessario, a strumenti informatici e banche dati elettroniche. (Nella specie, la S.C. ha deciso il ricorso relativo all'impugnazione, da parte del legale rappresentante di un'associazione sportiva, di un atto di contestazione ed irrogazione di sanzioni indirizzatogli quale condebitore solidale, sulla base del rilievo dell'efficacia di giudicato esterno di una sentenza di legittimità, con la quale era stato annullato l'avviso di accertamento presupposto, emesso nei confronti dell'associazione suddetta).
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)