Sez. L, Sentenza n. 13535 del 16/09/2002 (Rv. 557425 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Imprese operanti in circoscrizioni con rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro, superiore alla media nazionale - Interpretazione dell'art. 8, comma secondo, della legge n. 407 del 1990 - Requisiti per l'agevolazione contributiva - Ubicazione dell'impresa in una circoscrizione territoriale e residenza del lavoratore nella medesima circoscrizione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
L'art. 8, comma secondo, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, secondo cui "per le imprese artigiane nonché per quelle operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età di lavoro, superiore alla media nazionale, la quota di contributi previdenziali ed assistenziali è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni", pur non richiedendo espressamente che i lavoratori da assumere siano quelli residenti nei territori individuati in base al tasso disoccupazionale, deve essere interpretata nel senso che il beneficio contributivo da essa previsto richiede la concorrenza di due requisiti: quello della ubicazione delle imprese nell'ambito territoriale indicato, e quello della residenza dei lavoratori nella medesima circoscrizione territoriale; solo così, infatti, la formulazione della norma assume un significato razionale e coerente allo scopo di rendere occupati i disoccupati di quelle circoscrizioni particolarmente colpite dal fenomeno della disoccupazione, e non anche i disoccupati di altre zone.
Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 407 art. 8 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)