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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15347 del 21/07/2015 (Rv. 636053 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Validità - Condizioni - Agenzia privata di recapito - Tramite tra il mittente e l'Ente Poste - Violazione della riserva esclusiva - Insussistenza.
Stato
decisa il 2015-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636053-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

In tema di notificazione a mezzo posta, la riserva in via esclusiva prevista dall'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 261 del 1999, a favore del fornitore del servizio universale, volta a garantire l'attestazione fidefacente della puntualità e regolarità degli adempimenti, è rispettata allorquando il plico, inizialmente affidato ad un'agenzia postale privata, sia da quest'ultima veicolato all'Ente Poste, il quale provveda all'integrale esecuzione della procedura ed in particolare alla consegna, con attestazione, sulla cartolina di ricevimento, della relativa data, sicché la notifica non può considerarsi inesistente o omessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/07/1999 num. 261 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)