diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 571 del 09/02/1977 (Rv. 384124 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA DEI PARTECIPANTI - GIUDIZIARIA - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) DELLO AMMINISTRATORE NOMINATO DALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - POTERE DI DELIBERARE O DI RISOLVERE CONFLITTI DI DIRITTI SOGGETTIVI TRA I COMPROPRIETARI - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE (CONTROVERSIE SULLA MISURA DELLA RIPARTIZIONE DEI FRUTTI; INAZIONE DELL'AMMINISTRATORE; LEGITTIMITA).*
Stato
decisa il 1977-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384124-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA DEI PARTECIPANTI - GIUDIZIARIA - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) DELLO AMMINISTRATORE NOMINATO DALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - POTERE DI DELIBERARE O DI RISOLVERE CONFLITTI DI DIRITTI SOGGETTIVI TRA I COMPROPRIETARI - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE (CONTROVERSIE SULLA MISURA DELLA RIPARTIZIONE DEI FRUTTI; INAZIONE DELL'AMMINISTRATORE; LEGITTIMITA).*

L'amministratore della cosa comune nominato dall'autorita giudiziaria a norma dell'art 1105, quarto comma, cod civ, al pari dello amministratore nominato dall'assemblea dei comproprietari, ha il mero compito di amministrare, non gia quello di deliberare o di risolvere conflitti di diritti soggettivi tra i vari cointeressati: la risoluzione dei conflitti di diritti soggettivi tra i comproprietari costituisce, infatti, compito esclusivo dell'autorita giudiziaria in Sede contenziosa, ovvero dell'autonoma condotta contrattuale degli interessati. (nella specie la suprema Corte ha ribadito che deve ritenersi giustificata l'inazione dell'amministratore della cosa comune, il quale ometta il riparto dei frutti tra i comproprietari, in presenza di contestazioni sulla misura della ripartizione, poiche non spetta a lui determinare, nel contrasto tra gli interessati, le rispettive quote). (V 1765/74, mass n 369947).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)