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Sez. 3, Sentenza n. 7007 del 27/07/1994 (Rv. 487536 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE | Partecipazione dei rappresentanti delle associazioni professionali di categoria delle parti - Richiesta delle parti - Necessità.
Stato
decisa il 1994-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487536-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE

In tema di contratti agrari, la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni professionali di categoria delle parti in conflitto al tentativo di conciliazione stragiudiziale prescritto dall'art. 46 della legge 5 maggio 1982 n. 203 non è prevista come obbligatoria a pena di nullità ma è condizionata alla iniziativa della parte interessata.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)