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Sez. L, Sentenza n. 6956 del 25/03/2014 (Rv. 630274 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Dirigente medico di strutture complesse - Retribuzione di posizione - Provvedimento di graduazione delle funzioni - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630274-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE

In materia di retribuzione di dirigente medico, il provvedimento di graduazione delle funzioni ha natura di atto di macro organizzazione riconducibile all'art. 2, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ed integra un elemento costitutivo della parte variabile della retribuzione di posizione. Ne consegue che in caso di mancata adozione, da parte dell'ASL, del detto atto organizzativo, la componente variabile non può essere determinata né con riferimento soltanto all'importanza e complessità dell'incarico ricoperto, né, in maniera indifferenziata, in proporzione alla disponibilità dell'apposito fondo aziendale, i cui atti di determinazione hanno natura contabile e non sono idonei a fondare posizioni giuridiche piene, a sostegno di pretese economiche individuali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 24, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 1, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 55, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 40, Contr. Coll. 03/11/2005 art. 24 com. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)