Sez. 1, Sentenza n. 2858 del 11/02/2005 (Rv. 579624 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Poteri della corte di appello - Ordine di deposito presso la Cassa depositi e prestiti - Oggetto - Differenza tra il superiore importo liquidato in sede giudiziaria e quello fissato in via amministrativa.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Nel decidere sulla opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, la corte di appello deve tener conto della somma originariamente versata dall'espropriante presso la Cassa depositi e prestiti, e disporre che solo il maggior importo riconosciuto in sede di opposizione venga, parimenti, versato presso la predetta Cassa.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 55, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)