Sez. 3, Sentenza n. 2984 del 27/09/1968 (Rv. 335807 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - DEL PAGAMENTO - CARATTERE SUPPLETIVO - VOLONTA DELLE PARTI - PREVALENZA - PROVA PER PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - DEL PAGAMENTO - CARATTERE SUPPLETIVO - VOLONTA DELLE PARTI - PREVALENZA - PROVA PER PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Le norme circa l'imputazione legale dei pagamenti hanno carattere suppletivo, nel senso che su di esse prevale la volonta delle parti la quale, in Mancanza di dichiarazione espressa, puo accertarsi anche mediante prova per presunzioni. Tale accertamento di volonta da parte del giudice di merito e incensurabile in Cassazione, se logicamente e compiutamente motivato. (V. 2149-61 930-61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)