Sez. 2, Sentenza n. 235 del 04/02/1970 (Rv. 345056 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - COSTITUZIONE (ACQUISTO) - SERVITU VOLONTARIE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - PRESUPPOSTI.*
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - COSTITUZIONE (ACQUISTO) - SERVITU VOLONTARIE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - PRESUPPOSTI.*
La Costituzione di una servitu apparente per destinazione del padre di famiglia avviene ope legis a titolo originario come conseguenza di una situazione di subordinazione o di servizio di un fondo rispetto ad un altro, esistente al momento della separazione dei due fondi (o di due parti di unico fondo) e per effetto dell'alienazione di uno di essi eseguita dal proprietario di entrambi situazione di fatto e non giuridica, non essendo ipotizzabile una servitu prediale a carico di un fondo ed a vantaggio di un altro, quando entrambi i fondi si appartengono allo stesso proprietario. Questa situazione, integrante de facto il contenuto proprio di una servitu, in tanto e idonea a costituirla a titolo originario, in quanto il proprietario, all'atto dell'alienazione dei due fondi (o di parte di unico fondo, singolarmente alienata), non abbia manifestata una volonta contraria al sorgere della servitu, espressa nel negozio con cui si attua la separazione della proprieta dei due fondi, lasciati nella situazione obbiettivamente corrispondente di fatto al contenuto di quel diritto reale. (V 1365-69 massima n 340088 3665-68 massima n 336960 ed altre ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1062
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)