diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 86 del 1987

Decisione
decisa il 1987-03-24, depositata il 1987-03-27
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:86
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 4134

  • Previdenza e assistenza sociale
  • Pensioni di invalidità, vecchiaia, superstiti
  • Titolare di altra pensione diretta a carico dell'i.n.p.g.i. (istituto nazionale previdenza giornalisti)
  • Diritto all'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia
  • Esclusione
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile - poiché la norma impugnata è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima in ogni sua parte, - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, lett. a), della L. 12 agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata dall'I.N.P.S. a chi sia già titolare di altra pensione diretta a carico dell'I.N.P.G.I. (Istituto nazionale di previdenza dei gionalisti italiani). - S. n. 314/1985

Norme impugnate

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338 ("Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti"), promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1986 dal Tribunale di Firenze, nel procedimento civile vertente tra Forti Sergio e I.N.P.S., iscritta al n. 580 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, I° Serie speciale, dell'anno 1986; Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, con ordinanza del 26 maggio 1986, ha denunciato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria), nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata dall'I.N.P.S. a chi sia già titolare di altra pensione diretta a carico dell'I.N.P.G.I. (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani);
punto 2
Considerato che la norma è stata già dichiarata illegittima, sotto ogni profilo, da questa Corte con precedente sentenza n. 314 del 3 dicembre 1985;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, già dichiarato in ogni sua parte illegittimo con sentenza n. 314 del 1985. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1987. Il Presidente: LA PERGOLA Il Redattore: CASAVOLA Depositata in cancelleria il 27 marzo 1987. Il direttore della cancelleria: VITALE

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze