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Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

Testo in vigore al

Art. 196 ter Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato denominato comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione86.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Capo II. Disposizioni transitorie e finali

Art. 200 Modifiche del regolamento (CE) n. 1184/2006

Il regolamento (CE) n. 1184/2006 è modificato come segue:

  1. 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio di taluni prodotti agricoli»;

  2. 2) l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Il presente regolamento stabilisce le norme sull’applicabilità degli articoli da 81 a 86 e di alcune disposizioni dell’articolo 88 del trattato relative alla produzione o al commercio dei prodotti di cui all’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h), lettera k) e lettere da m) a u), e di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio69. Articolo 1 bis Gli articoli da 81 a 86 del trattato, nonché le disposizioni adottate per la loro applicazione, si applicano, fatte salve le disposizioni dell’articolo 2 del presente regolamento, a tutti gli accordi, decisioni e pratiche di cui all’articolo 81, paragrafo 1, e all’articolo 82 del trattato, riguardanti la produzione o il commercio dei prodotti di cui all’articolo 1.

  3. 3) l’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal seguente: «1. L’articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi e alle pratiche contemplati all’articolo 1 bis del presente regolamento che formano parte integrante di un’organizzazione nazionale di mercato o sono necessari per la realizzazione degli obiettivi fissati all’articolo 33 del trattato.»;

  4. 4) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 L’articolo 88, paragrafo 1, e l'articolo 88, paragrafo 3, prima frase, del trattato si applicano agli aiuti accordati alla produzione o al commercio dei prodotti di cui all’articolo 1.»

Art. 201 Abrogazioni

1. Fatto salvo il paragrafo 3, sono abrogati i seguenti regolamenti:

  1. a) i regolamenti (CEE) n. 234/68, (CEE) n. 827/68, (CEE) n. 2517/69, (CEE) n. 2728/75, (CEE) n. 1055/77, (CEE) n. 2931/79, (CEE) n. 1358/80, (CEE) n. 3730/87, (CEE) n. 4088/87, (CEE) n. 404/93, (CE) n. 670/2003 e (CE) n. 797/2004 a decorrere dal 1o gennaio 2008;

  2. b) i regolamenti (CEE) n. 707/76, (CE) n. 1786/2003, (CE) n. 1788/2003 e (CE) n. 1544/2006 a decorrere dal 1o aprile 2008;

  3. c) i regolamenti (CEE) n. 315/68, (CEE) n. 316/68, (CEE) n. 2729/75, (CEE) n. 2759/75, (CEE) n. 2763/75, (CEE) n. 2771/75, (CEE) n. 2777/75, (CEE) n. 2782/75, (CEE) n. 1898/87, (CEE) n. 1906/90, (CEE) n. 2204/90, (CEE) n. 2075/92, (CEE) n. 2077/92, (CEE) n. 2991/94, (CE) n. 2597/97 (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1255/1999, (CE) n. 2250/1999, (CE) n. 1673/2000, (CE) n. 2529/2001, (CE) n. 1784/2003, (CE) n. 865/2004, (CE) n. 1947/2005, (CE) n. 1952/2005 e (CE) n. 1028/2006 a decorrere dal 1o luglio 2008;

  4. d) il regolamento (CE) n. 1785/2003 a decorrere dal 1o settembre 2008;

  5. e) il regolamento (CE) n. 318/2006 a decorrere dal 1o ottobre 2008;

  6. f) i regolamenti (CEE) n. 3220/84, (CEE) n. 386/90, (CEE) n. 1186/90, (CEE) n. 2137/92 e (CE) n. 1183/2006 a decorrere dal 1o gennaio 2009.

2. La decisione 74/583/CEE è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2008.

3. L'abrogazione dei regolamenti di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicate:

  1. a) il mantenimento in vigore degli atti comunitari adottati in base a detti regolamenti; e

  2. b) la validità delle modifiche apportate da tali regolamenti ad altri atti di diritto comunitario non abrogati dal presente regolamento.

Art. 202 Riferimenti

I riferimenti alle disposizioni e ai regolamenti modificati o abrogati dagli articoli da 197 a 201 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo le tavole di concordanza che figurano nell’allegato XXII.

Art. 203 Norme transitorie

La Commissione può adottare le misure necessarie ad agevolare la transizione dai regimi previsti nei regolamenti modificati o abrogati dagli articoli da 197 a 201 a quelli istituiti dal presente regolamento.

Art. 203 bis Disposizioni transitorie nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati

1. I regimi di aiuto istituiti dai regolamenti (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 2202/96 del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi76, ed aboliti dal regolamento (CE) n. 1182/2007 continuano ad applicarsi a ciascuno dei prodotti considerati per la rispettiva campagna di commercializzazione che si conclude nel 2008.

2. Le organizzazioni di produttori ed i gruppi di organizzazioni di produttori già riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continueranno ad essere riconosciute ai sensi del presente regolamento. Se necessario, apporteranno adeguamenti ai requisiti del presente regolamento entro il 31 dicembre 2010. Le organizzazioni di produttori ed i gruppi di organizzazioni di produttori già riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 1182/2007 continueranno ad essere riconosciute ai sensi del presente regolamento.

3. Su richiesta di un'organizzazione di produttori, un programma operativo approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1182/2007:

  1. a) può proseguire fino alla sua scadenza; o

  2. b) può essere modificato per conformarsi ai requisiti del presente regolamento; o

  3. c) può essere sostituito da un nuovo programma operativo approvato ai sensi del presente regolamento.

L'articolo 103 quinquies, paragrafo 3, lettere e), ed f), si applica ai programmi operativi presentati nel 2007 ma non ancora approvati alla data di applicazione del presente regolamento, che altrimenti soddisfano i criteri menzionati in tali lettere.

4. I gruppi di produttori cui è stato concesso il prericonoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 continuano a beneficiare di tale prericonoscimento ai sensi del presente regolamento. I piani di riconoscimento accettati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 continuano a beneficiare di tale accettazione ai sensi del presente regolamento. Tuttavia i piani sono modificati, se del caso, al fine di consentire all'associazione di produttori di soddisfare i criteri per il riconoscimento in quanto organizzazione di produttori stabiliti dall'articolo 125 ter del presente regolamento. Per quanto riguarda i gruppi di produttori negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data, i tassi di aiuto di cui all'articolo 103 bis, paragrafo 3, lettera a), si applicano ai piani di riconoscimento a partire dalla data di applicazione del presente regolamento.

5. I contratti di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2202/96 riguardanti più di una campagna di commercializzazione del regime di aiuti per la trasformazione degli agrumi, che si riferiscono alla campagna di commercializzazione avente inizio il 1o ottobre 2008 o a campagne successive, possono, previo accordo di entrambe le parti del contratto, essere modificati o annullati per tener conto dell'abrogazione di tale regolamento da parte del regolamento (CE) n. 1182/2007 e della conseguente abolizione dell'aiuto. Non si applicano sanzioni ai sensi di tale regolamento o delle sue modalità di applicazione alle parti interessate in seguito alla modifica o all'annullamento dei contratti summenzionati.

6. Quando uno Stato membro fa valere le disposizioni transitorie di cui agli articoli 68 ter o 143 ter quater del regolamento (CE) n. 1782/2003, le norme adottate ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2201/96 o dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2202/96 sulle caratteristiche minime della materia prima consegnata alla trasformazione e sui requisiti qualitativi minimi per i prodotti finiti restano applicabili nei confronti delle materie prime raccolte nel territorio di detto Stato membro.

7. Fino all'adozione di nuove norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati ai sensi degli articoli 113 e 113 bis, continuano ad applicarsi le norme di commercializzazione stabilite a norma dei regolamenti (CE) n. 2200/96 e (CE) n. 2201/96.

8. La Commissione può adottare misure intese ad agevolare la transizione dai regimi di cui ai regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2202/96 e (CE) n. 1182/2007 a quelli istituiti dal presente regolamento, compresi quelli di cui ai paragrafi da 1 a 7 del presente articolo.

Art. 203 ter Disposizioni transitorie nel settore vitivinicolo

La Commissione può adottare le misure necessarie per agevolare la transizione dai regimi previsti dai regolamenti (CE) n. 1493/1999 e (CE) n. 479/2008 a quelli istituiti dal presente regolamento.

Art. 204 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008. Esso tuttavia si applica:

  1. a) dal 1o luglio 2008 per quanto riguarda i settori dei cereali, delle sementi, del luppolo, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, del lino e della canapa, del tabacco greggio, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova a delle carni di pollame;

  2. b) dal 1o settembre 2008 per quanto riguarda il settore del riso;

  3. c) dal 1o ottobre 2008 per quanto riguarda il settore dello zucchero, ad eccezione dell’articolo 59, che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008;

  4. d) dal 1o aprile 2008 per quanto riguarda i settori dei foraggi essiccati e della bachicoltura;

  5. e) dal 1o agosto 2008 per quanto riguarda il settore del vino nonché l’articolo 197;

  6. f) dal 1o luglio 2008 per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ad eccezione delle disposizioni stabilite nella parte II, titolo I, capo III;

  7. g) dal 1o aprile 2008 per quanto riguarda il regime di contenimento della produzione di latte istituito nella parte II, titolo I, capo III;

  8. h) dal 1o gennaio 2009 per quanto riguarda le tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di cui all'articolo 42, paragrafo 1.

Gli articoli 27, 39 e 172 si applicano dal 1o gennaio 2008 e gli articoli da 149 a 152 dal 1o luglio 2008 per tutti i prodotti interessati.

3. Nel settore dello zucchero la parte II, titolo I, si applica fino alla fine della campagna di commercializzazione 2014/2015.

4. Le disposizioni relative al regime di contenimento della produzione di latte istituito nella parte II, titolo I, capo III, si applicano, conformemente all’articolo 66, fino al 31 marzo 2015.

5. Per quanto riguarda la fecola di patate, le disposizioni della parte II, titolo I, capo III, sezione III si applicano fino al termine della campagna di commercializzazione 2011/2012 per la fecola di patate.

6. L’articolo 27 si applica dal 1o gennaio 2012 fino al completamento del piano annuale per il 2013.

7. Per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, l’articolo 122, primo comma, lettera a), punto iii bis), l’articolo 123, paragrafo 4, e gli articoli 126 bis, 126 ter, 126 sexies e 177 bis, si applicano a decorrere da 2 aprile 2012 fino al 30 giugno 2020 e gli articoli 126 quater, 126 quinquies, 185 sexies e 185 septies si applicano a decorrere da 3 ottobre 2012 fino al 30 giugno 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 2007. Per il Consiglio Il presidente J. Silva