Sez. 7 - , Ordinanza n. 8875 del 12/02/2020 Cc. (dep. 05/03/2020) Rv. 279091 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - IN GENERE | Accertamento dello stato di ebbrezza - Intervallo temporale di trenta minuti tra la condotta di guida ed il test – Incidenza - Esclusione - Limiti.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - IN GENERE
In tema di guida in stato di ebbrezza, è immune da censure la motivazione della sentenza che, ai fini del riconoscimento della responsabilità per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, ritenga provato lo stato di ebbrezza sulla base dei soli rilevamenti effettuati tramite alcoltest circa trenta minuti dopo la condotta di guida incriminata, in assenza di indici dell'inattendibilità del test.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 com. 2 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)