Sez. 1, Sentenza n. 489 del 06/03/1970 Ud. (dep. 01/07/1970) Rv. 114816 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITA PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - IN GENERE - PERICOLO CONCRETO PER L'INCOLUMITA PUBBLICA -E CONDIZIONE DI PUNIBILITA DELL'INCENDIO DI COSA PROPRIA -INCENDIO DI COSA ALTRUI - PRESUNZIONE ASSOLUTA DI PERICOLO.*
REATI CONTRO L'INCOLUMITA PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - IN GENERE - PERICOLO CONCRETO PER L'INCOLUMITA PUBBLICA -E CONDIZIONE DI PUNIBILITA DELL'INCENDIO DI COSA PROPRIA -INCENDIO DI COSA ALTRUI - PRESUNZIONE ASSOLUTA DI PERICOLO.*
La sussistenza di un pericolo concreto ed effettivo per l'incolumita pubblica e richiesta dall'art 423 cpv cod pen quale condizione obiettiva per la punibilita dell'incendio di cosa propria, non per l'incendio di cosa altrui. In tale ipotesi e, invece, sufficiente che si abbia un fuoco dotato di tale forza espansiva da distruggere tutto cio che incontra nel suo cammino, essendo presunto iuris et de iure il pericolo per la pubblica incolumita. (Conf 113550, 110760, anno 1969 107349, anno 1968, ed ivi citate)*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 423 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)