Sez. 1, Sentenza n. 5886 del 10/10/1983 (Rv. 430728 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ ATTRIBUIBILE AL CONIUGE DIVORZIATO EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 436 DEL 1978 - DECORRENZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ ATTRIBUIBILE AL CONIUGE DIVORZIATO EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 436 DEL 1978 - DECORRENZA.*
La pensione di reversibilità attribuibile a norma dell'art. 2 legge 1 agosto 1978 n. 436 al coniuge divorziato decorre dal momento della presentazione della relativa domanda, atteso che la natura costitutiva del provvedimento del giudice che riconosce la sussistenza dei presupposti e delle condizioni cui è subordinato il diritto del coniuge divorziato non è incompatibile con la decorrenza degli effetti del provvedimento stesso da un momento anteriore a quello della sua emanazione. (V 652/83, mass n 425400).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 445, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)