Sez. 1, Sentenza n. 9687 del 19/06/1986 Ud. (dep. 23/09/1986) Rv. 173784 - 01
STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - COMMERCIO CLANDESTINO - DETENZIONE - IPOTESI DI CUI ALL'ART. 72 DELLA LEGGE N. 685 DEL 1985 - CONDIZIONI.*
STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - COMMERCIO CLANDESTINO - DETENZIONE - IPOTESI DI CUI ALL'ART. 72 DELLA LEGGE N. 685 DEL 1985 - CONDIZIONI.*
Per la configurabilità del reato di cui all'art. 72 della legge n. 685 del 1975 sono irrilevanti la liberalità , la benevolenza, la cortesia, lo scambio reciproco, l'uso in comune, con o senza divisione della sostanza, ed altre simili ragioni, che inducono l'agente a porre in essere la condotta proibita. (V mass n 149051; (V mass n 157278; (V mass n 159062).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)