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Sez. 2, Sentenza n. 14618 del 24/08/2012 (Rv. 623720 - 01)

NEGOZI GIURIDICI - DI ACCERTAMENTO | Negozio di accertamento - Scrittura privata avente ad oggetto il riconoscimento di una determinata intestazione di proprietà immobiliare - Nullità per mancanza di causa - Configurabilità - Accertamenti necessari - Insussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623720-01

NEGOZI GIURIDICI - DI ACCERTAMENTO

Nel negozio di accertamento, il quale persegue la funzione di eliminare l'incertezza di una situazione giuridica preesistente, la nullità per mancanza di causa è ipotizzabile solo quando le parti, per errore o volutamente, abbiano accertato una situazione inesistente, oppure quando la situazione esisteva, ma era certa. Pertanto, con riguardo ad una scrittura privata avente ad oggetto il riconoscimento di una determinata intestazione di proprietà immobiliare, la mancanza di effetti traslativi, e la circostanza che il documento non contenga un'espressa indicazione dei rapporti che l'hanno preceduta, non sono ragioni di per sè sufficienti per affermare la nullità ed inoperatività della scrittura medesima, per difetto di causa, rendendosi necessaria un'indagine sui possibili suoi collegamenti con negozi precedenti intercorsi fra le stesse parti, al fine di stabilire se ricorra l'indicata funzione, e se, quindi, sia configurabile un negozio di accertamento rivolto a rendere definitiva e vincolante una precedente situazione incerta. (Fattispecie relativa ad una scrittura privata, che il giudice di merito aveva qualificato come negozio di accertamento, con cui le parti riconoscevano l'esistenza di un rapporto di società e con essa la contitolarità dei beni individualmente intestati, perchè acquistati con i proventi dell'attività comune).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)