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Sez. 5, Sentenza n. 739 del 12/05/1967 Ud. (dep. 08/09/1967) Rv. 105272 - 01

RECIDIVA - FACOLTATIVA - FRA DELITTI E CONTRAVVENZIONI - PRECEDENTE CONDANNA PER DELITTO - DEGRADAZIONE DEL REATO A CONTRAVVENZIONI CON LEGGE SUCCESSIVA - EFFETTI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1967-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/105272-01

RECIDIVA - FACOLTATIVA - FRA DELITTI E CONTRAVVENZIONI - PRECEDENTE CONDANNA PER DELITTO - DEGRADAZIONE DEL REATO A CONTRAVVENZIONI CON LEGGE SUCCESSIVA - EFFETTI - FATTISPECIE.*

Non ricorre l'ipotesi della recidiva facoltativa fra delitto e contravvenzione nel caso di chi abbia riportato condanna per un delitto che, con legge successiva, sia stato considerato di natura contravvenzionale. (nella specie, l'imputata era stata condannata, con sentenza passata in giudicato prima della norma modificatrice, per il reato di Esercizio del commercio senza licenza ex art 1 dllt 14 marzo 1945, n 111, definito contravvenzione con legge 10 luglio 1962, n 889).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 100, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 10/07/1962 num. 889

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)