Sez. L, Sentenza n. 508 del 20/01/1987 (Rv. 450234 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - LEGGE 15 NOVEMBRE 1952 N. 1967 - LAVORAZIONE MORBIGENA CESSATA PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE - INAPPLICABILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - LEGGE 15 NOVEMBRE 1952 N. 1967 - LAVORAZIONE MORBIGENA CESSATA PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE - INAPPLICABILITÀ.*
Le Disposizioni della legge 15 novembre 1952 n. 1967, che hanno classificato nuove infermità tra le tecnopatie comprese nella Assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, non possono trovare applicazione nell'ipotesi in cui la lavorazione morbigena sia cessata prima della sua entrata in vigore, anche se non sia ancora decorso il periodo di indennizzabilità specificamente previsto per la malattia tabellata, atteso che la legge suddetta non ha efficacia retroattiva. (V 5644/85, mass n 442837; (V 1434/85, mass n 439469).*
Riferimenti normativi: Legge 15/11/1952 num. 1967, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 134 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)