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Sez. 1, Ordinanza n. 20693 del 31/07/2019 (Rv. 654884 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Decreto di espulsione - Straniero sottoposto a procedimento penale in Italia o parte offesa nel medesimo - Nulla osta del giudice penale - Mancanza - Vizio deducibile dallo straniero - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654884-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Lo straniero che ricorra avverso il decreto di espulsione, e nei cui confronti penda in Italia un procedimento penale o che sia parte offesa nel medesimo, non può far valere, quale motivo di invalidità del provvedimento, la mancanza del nulla osta all'espulsione da parte del giudice penale, imposta dall'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, perché non ha alcun interesse protetto alla denunzia di tale omissione, essendo detta previsione posta a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale, mentre l'interesse dell'espulso all'esercizio del diritto di difesa e alla partecipazione al processo penale è tutelato dall'autorizzazione al rientro contemplata dall'art. 17 del medesimo decreto legislativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 3 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)