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Sez. 3, Sentenza n. 12816 del 19/01/1976 Ud. (dep. 04/12/1976) Rv. 134881 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - PLURALITA DI PRECEDENTI CONDANNE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/134881-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - PLURALITA DI PRECEDENTI CONDANNE - PRECLUSIONE.*

L'ultimo comma dell'art 164 cod pen, nel testo sostituito dall'art 12 DL 11 aprile 1964, n 99 e modificato dalla legge di conversione 7 giugno 1974, n 220, dispone espressamente che la sospensione condizionale della pena puo essere concessa per la seconda volta, precisando che la preclusione di una precedente condanna per delitto - gia stabilita dal secondo comma n 1 dello stesso articolo - non ha effetto qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna, non superi i limiti stabiliti dall'art 163 cod pen, come modificato dall'art 11 del decreto stesso. Dal tenore letterale della disposizione legislativa, che fa espresso riferimento ad una sola condanna precedente, si desume agevolmente che la sospensione condizionale non puo essere concessa a chi abbia riportato piu condanne a pena detentiva per delitto.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)