Sez. L, Sentenza n. 13258 del 05/10/2000 (Rv. 540751 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Specificità - Generico rinvio ad atti del giudizio di appello - Sufficienza - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
L'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., qualunque sia il tipo di errore per cui è proposto ("in procedendo o in judicando"), non può essere assolto per "relationem" con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)