diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 15293 del 30/10/2002 (Rv. 558094 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE | Mandato conferito a più procuratori autorizzati a difendere disgiuntamente - Morte di uno di loro - Interruzione del processo - Configurabilità - Esclusione - Mancata interruzione del processo - Rilevabilità d'ufficio - Configurabilità - Esclusione - Eccezione proposta dalla parte diversa da quella diversa da quella nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo - Proponibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558094-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE

Allorché la parte sia costituita in giudizio a mezzo di più procuratori autorizzati a difenderla disgiuntamente, la morte di uno di loro non è causa interruttiva del processo né determina l'interruzione del termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ., atteso che in tal caso la parte colpita dall'evento - la cui rappresentanza e difesa sono assicurate dagli altri procuratori costituiti- non subisce alcun pregiudizio mentre la controparte non può fare valere, come motivo di nullità, la mancata interruzione, che non è rilevabile d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)