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Sez. 1, Sentenza n. 15292 del 29/11/2000 (Rv. 542249 - 01)

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE | Arbitrato rituale ed irrituale - Criteri di distinzione - Accertamento in sede di legittimità - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542249-01

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE

In tema di interpretazione di una clausola compromissoria, il carattere rituale o irrituale dell'arbitrato in essa previsto va desunto con riguardo alla volontà delle parti ricostruita secondo le ordinarie regole di ermeneutica contrattuale, ricorrendo la fattispecie dell'arbitrato rituale quando sia stata demandata agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, integrandosi, per converso, l'ipotesi dell'arbitrato libero quando il collegio arbitrale sia stato investito della soluzione di determinate controversie in via negoziale, mediante un negozio di accertamento ovvero strumenti conciliativi o transattivi (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva qualificato l'arbitrato come irrituale in un'ipotesi in cui: agli arbitri si demandava un "giudizio" in ordine alla "interpretazione della presente convenzione ed alla sua applicazione" con utilizzo di espressione tipica del procedimento giurisdizionale e attribuzione di poteri decisori; composizione e modalità di nomina degli arbitri riflettevano quelle del codice di rito; il comportamento complessivo delle parti - richieste di condanna, deposito del lodo per l'esecutorietà - indicava che le stesse avessero concordato un arbitrato rituale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)