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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 153 del 1963

Decisione
decisa il 1963-11-19, depositata il 1963-11-27
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:153
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 1981

  • Imposte e tasse
  • Imposte dirette
  • T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 175
  • Iscrizione provvisoria nei ruoli in pendenza di gravame proposta dal contribuente contro il reddito accertato
  • Asserita violazione degli artt. 70, 76 e 77 della costituzione
  • Questione già decisa nel senso della non fondatezza
  • Insussistenza di nuovi motivi
  • Manifesta infondatezza. (legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; norme integrative, art. 9, secondo comma).
Leggi la massima
Vedi: Ord. 24/56 D

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 175 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 30 maggio 1963 dalla Commissione distrettuale delle imposte dirette e indirette - Sezione 1 - di Napoli su ricorso di Piromallo Angelica contro l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Napoli, iscritta al n. 159 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 31 agosto 1963. Udita nella camera di consiglio del 19 novembre 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
punto 1
Ritenuto che la Commissione distrettuale delle imposte dirette e indirette - Sezione 1 - di Napoli, nella predetta ordinanza, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 175 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli artt. 70, 76 e 77 della Costituzione; che in questa sede non vi è stata costituzione di parti;
punto 2
Considerato che la Corte costituzionale con sentenza n. 114 del 1963 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 175 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione; che la motivazione di detta sentenza n. 114 del 1963 vale anche rispetto all'art. 70 della Costituzione; che, non essendo stati addotti nuovi e diversi motivi, la precedente decisione va confermata;
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 175 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze