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Sez. 2, Sentenza n. 19196 del 30/09/2005 (Rv. 582051 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - VENTENNALE | Possesso idoneo ad usucapire il diritto di proprietà su immobile - Requisiti - Stipula di un contratto di locazione - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582051-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - VENTENNALE

Ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore; ne consegue che il fatto di aver concesso in locazione a terzi un fabbricato, non può esser ritenuto, isolatamente considerato, un atto di dominio, perché il contratto di locazione può esser stipulato anche da soggetto diverso dal proprietario, purchè abbia la disponibilità di fatto della cosa in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, mentre il possesso deve corrispondere all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, non ravvisabile nel mero godimento di una cosa ove non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto. (Fattispecie relativa all'usucapione, riconosciuta dalla sentenza di merito, cassata dalla S.C., di fabbricati di proprietà comunale, costruiti nel 1940 per la difesa antiaerea, da parte dell'Amministrazione finanziaria dello Stato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)