Sez. 3, Sentenza n. 10133 del 25/06/2003 (Rv. 564574 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE | Assicurazione contro le malattie - Obbligazione indennitaria dell'assicuratore - Autonomia rispetto all'obbligazione dell'assicurato verso il terzo effettuante la prestazione sanitaria - Conseguenze - Azione diretta del terzo nei confronti dell'assicuratore - Configurabilità - Esclusione.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE
In tema di assicurazione contro le malattie, la quale rientra nell'ambito dell'assicurazione contro i danni, l'obbligazione indennitaria dell'assicuratore è autonoma e distinta rispetto all'obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo che ha effettuato la prestazione sanitaria. Ne consegue, da un lato, che unico legittimato a chiedere l'adempimento dell'obbligazione indennitaria dovuta dall'assicuratore è il soggetto assicurato, e, dall'altro, che, non sussistendo alcuna azione diretta del terzo nei confronti dell'assicuratore, unico legittimato passivo in ordine al pagamento delle prestazioni sanitarie è il soggetto che ha usufruito delle prestazioni stesse.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Proc. Civ. art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)