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Sez. 1, Sentenza n. 652 del 26/01/1988 (Rv. 457102 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - INFRAZIONI PUNITE CON SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IN VIRTÙ DI ORIGINARIA PREVISIONE LEGISLATIVA - OPPOSIZIONE CONTRO L'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO RELATIVA - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1988-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457102-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - INFRAZIONI PUNITE CON SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IN VIRTÙ DI ORIGINARIA PREVISIONE LEGISLATIVA - OPPOSIZIONE CONTRO L'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO RELATIVA - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

In tema di infrazioni punite con sanzione pecuniaria amministrativa (non stabilita in sostituzione di sanzione penale) la Competenza a conoscere dell'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento spetta per ragioni di materia al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689 la quale è di immediata applicazione anche quando l'infrazione sia disciplinata da legge anteriore (nella specie legge Reg. Puglia 31 maggio 1980 n. 56) la quale faccia riferimento alle modalità di riscossione della somma ingiunta secondo il R.d. 14 aprile 1910 n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello stato. (Conf 9572/87; (Conf 6427/87, mass n 454707; (Conf 5785/82, mass n 423530).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 31/05/1980 num. 56 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 12, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)