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Sez. 3, Sentenza n. 11165 del 12/11/1997 (Rv. 509771 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - MODALITÀ, FORME E TERMINI | Disdetta del locatore - Inefficacia - Successivo rilascio dell'immobile da parte del conduttore - Mutuo consenso delle parti sulla cessazione del contratto - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Conservazione del diritto all'indennità di avviamento da parte del conduttore - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509771-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - MODALITÀ, FORME E TERMINI

In tema di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, il rilascio dell'immobile da parte del conduttore a seguito di diniego di rinnovo alla prima scadenza (art. 29 legge n. 392 del 1978) non comporta il venir meno del suo diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, ove ne ricorrano tutti gli altri presupposti, ancorché la disdetta intimata dal locatore debba considerarsi inefficace, non essendo, in tale ipotesi, il rilascio riconducibile al mutuo consenso delle parti in ordine alla cessazione della locazione.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)