Sez. 4, Sentenza n. 5606 del 17/04/1972 Ud. (dep. 04/09/1972) Rv. 121814 - 01
NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI IL GIUDICE - SUPPLENZE NELLE SEZIONI DEL TRIBUNALE - MANCANZA DI PROVVEDIMENTO SCRITTO - NULLITA DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*
NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI IL GIUDICE - SUPPLENZE NELLE SEZIONI DEL TRIBUNALE - MANCANZA DI PROVVEDIMENTO SCRITTO - NULLITA DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*
La Mancanza di un provvedimento scritto dal Presidente del tribunale, cui compete, a norma dell'art 105 dell'ordinamento giudiziario, il potere di integrare con un membro supplente la composizione del collegio giudicante, non e causa di nullita del procedimento poiche, di fronte alla implicita manifestazione di volonta del Presidente, la Mancanza del decreto scritto viene a costituire soltanto una semplice omissione formale che non incide sulla capacita del giudice.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Legge 30/01/1941 num. 12 art. 105 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)